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La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta presso qualunque Comune anche prima della scadenza della propria carta d'identità cartacea oppure in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.
La validità della CIE varia a seconda dell'età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:
- 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età;
- 5 anni dalla data di emissione per i minori con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni;
Per i maggiorenni la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.
Il costo del rilascio è di € 23,00 e comprende anche le spese di spedizione. È importante conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta al Comune.
Il cittadino, al momento della domanda:
- In caso di primo rilascio esibisce all'operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
- In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna quest'ultimo all'operatore comunale;
- Consegna all’operatore comunale il codice fiscale (presente anche sul retro della CIE);
- Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici presenti nell’anagrafe nazionale;
- Fornisce indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
- Consegna all’operatore comunale la fotografia;
- Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali;
- Fornisce, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi;
- Firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale sui dati.
Per l'emissione della CIE ai minori devono essere presenti entrambi i genitori. Nel caso in cui chi richiede la CIE sia genitore di minori e l’altro genitore sia assente all’atto della richiesta, è necessario che il genitore richiedente presenti anche una dichiarazione di assenso all’espatrio firmata dall’altro genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi della legge n. 1185 del 1967 con documento allegato. In alternativa deve essere presentata l’autorizzazione del giudice tutelare.
A partire dai 12 anni compiuti al minore sono rilevate due impronte digitali e dovrà appore la propria firma grafica sul documento.
Per i minori di 14 anni è possibile richiedere anche l’indicazione dei nomi dei genitori, o di chi ne fa le veci, sul retro del documento.