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Chiunque esponga in luoghi visibili al pubblico cartelli, insegne ecc., in seguito all’ottenimento di apposita autorizzazione, è soggetto all’imposta comunale sulla pubblicità.
Anche qui esistono numerosi casi di esenzione, totale o parziale; quelle riguardanti i casi più ricorrenti sono: l’esenzione per le targhe indicanti studi professionali e simili con dimensione inferiore a mezzo metro quadrato nonché le insegne di esercizio con una superficie inferiore a cinque metri quadrati.
Esenzioni a parte, la pubblicità permanente si paga entro il 31 gennaio relativo all’anno d’imposta di competenza (es. l’imposta per l’anno 2008 si paga entro il 31 gennaio 2008 - salvo eventuali proroghe).