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Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, trasferimento all'estero) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:
- sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale del dichiarante
- trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
- acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identita' del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione per essere accettata deve essere redatta sui moduli pubblicati, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli (quelli contrassegnati da un asterisco) e deve essere corredata da tutti gli allegati previsti:
- Per i cittadini italiani: copia del documento di identità di tutti i componenti della famiglia
- Per i cittadini non appartenenti all' UE: i documenti specificati nell'ALLEGATO A
- Per i cittadini appartenenti all' UE: i documenti specificati nell'ALLEGATO B
Inoltre si raccomanda di compilare anche tutti i dati relativi al possesso di patente di guida e di possesso di auto, motoveicoli, carvan etc.. per agevolare il cambio di indirizzo sulla patente e sul libretto di circolazione.
L'ufficio anagrafe, nei due giorni successivi alla presentazione della dichiarazione ricevuta, effettua la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione. L'ufficiale di anagrafe ha 45 giorni per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, trascorsi i quali, in mancanza di comunicazioni, l'iscrizione si intende confermata. Il comma 4 dell'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di cambio di residenza, redatta sull'apposito modulo può essere presentata:
- tramite raccomandata semplice all'indirizzo COMUNE DI GARZIGLIANA Piazza Vittorio Veneto 1 10060 GARZIGLIANA TO
- tramite posta certificata all'indirizzo garzigliana@cert.ruparpiemonte.it
- tramite posta elettronica semplice (previa acquisizione tramite scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante all'indirizzo garzigliana@reteunitaria.piemonte.it
- direttamente agli sportelli dell'anagrafe comunale
Notizie utili:
- Contestualmente alla richiesta di residenza per trasferimento da altro comune, al cittadino viene consegnato il modello di iscrizione per la tariffa rifiuti solidi urbani, che va restituito all'Ufficio Tributi di questo Comune;
- L'iscrizione all'anagrafe, decorre dal giorno in cui il cittadino ha presentato la richiesta di cambio di residenza.