Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 9-2916 del 2021 e l'ordinanza sindacale n. 8 del 07.09.2021, si AVVISA LA CITTADINANZA che:
- Fino adulteriori normative, vige il divieto, nelle aree di superamento dei valori massimi di particolato nell'aria (a cui questo Comune ricade) dal 1 settembre al 15 aprile di abbruciamento di paglie e le stoppie di riso, nonché dal 1 luglio al 31 agosto è vietato bruciare qualsiasi materiale vegetale, sia erbaceo che arboreo, anche se in piccoli cumuli e/o al di fuori dell'ambito agricolo professionale (es. orti e giardini privati).
- ai sensi della Legge regionale 1/2019, i Sindaci possono derogare con propria ordinanza per max 30 gg., anche non continuativi, purché siano tenuti in debito conto le condizioni meteoclimatiche sfavorevoli e i rischi per la pubblica e privata incolumità e la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili, nonché sia preventivamente verificata l'assenza della dichiarazione di "stato di massima pericolosità per incendi boschivi", che viene comunicato anche sul portale regionale.
- La violazione di quanto previsto è oggetto di una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.
Consultare l'ordinanza presente in allegato per i dettagli del divieto.
I bollettini sono consultabili ai seguenti siti: