In relazione all’art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. del
22/03/2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 76 del 22/03/2020, in attesa di
eventuali ulteriori chiarimenti delle competenti autorità, si riporta
di seguito la faq reperibile sul sito del governo:
È obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza o è possibile farla anche nel Comune limitrofo?
No, ma si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o,
per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti
devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi
che all'interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre
rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti,
così come all'entrata, all'uscita e all'interno dei punti vendita. Per
questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal
momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al
minimo indispensabile. Qualora ció non sia possibile (ad esempio
perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con
urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o,
ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi
effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo
entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
Si
ricorda che al link di seguito riportato, in costante aggiornamento
sulla base dei provvedimenti adottati, possono essere reperite le
indicazioni in merito alle domande frequenti sulle misure adottate dal
Governo.