Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento n. 36 del 24/09/2015, ha aggiornato le zone cosiddette non metanizzate, nelle quali i cittadini hanno diritto all’acquisto di gasolio e GPL a prezzo agevolato. La legge finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) non ha reiterato la previsione di cui all’articolo 2,comma 13, della Legge 22/12/2008 n. 203, pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni non metanizzate appartenenti a comuni della zona climatica E, intese secondo l’articolo 4, del Decreto Legislativo n. 268/2000 come “........porzioni edificate ......ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale,ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”.
Requisiti per avere diritto all’agevolazione
La riduzione spetta nel caso di edifici ricompresi nelle aree non metanizzate, che utilizzano gasolio o GPL per il riscaldamento del medesimo edificio, ubicati al di fuori delle delimitazioni del centro abitato del capoluogo individuato nell’elenco allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 24/09/2015.
Che cosa fare per avere le agevolazioni
1. Verificare sull'elenco allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicato in allegato al presente avviso, se l’edificio per cui si chiede lo sgravio fiscale rientra nella zona a cui compete l’agevolazione, secondo quanto sopra riportato;
2. Compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (secondo il modello allegato o consegnato dal fornitore) nella quale si dovrà dichiarare :
a. che la zona in cui è ubicato l’impianto termico fa parte della zona climatica “E”, ed è stata riconosciuta non metanizzata con la sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale;
b. che lo stesso immobile non risulta comunque già allacciato alla rete del gas metano;
c. che il combustibile che si intende ritirare a prezzo scontato verrà impiegato esclusivamente presso l’impianto citato come combustibile per riscaldamento.
3. Consegnare la dichiarazione direttamente alla ditta fornitrice del combustibile, che provvederà a fornire lo stesso a prezzo agevolato. È consigliabile che anche il cittadino conservi una copia della documentazione
Durata del beneficio
Vista la nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 152093 del 28/12/2012, che cita testualmente “Da quanto sopra emerge, in assenza di limitazioni temporali apposte da disposizioni dell’ordinamento del nostro Paese, la piena vigenza dell’art. 8, comma 10, lett. c), della legge n. 448/98 e delle connesse norme di esecuzione che continuano, difatti, a spiegare la loro efficacia sino a quando non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o comunitaria” le agevolazioni per il gasolio e per i GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento introdotte dalla legge n. 488/1999, permangono fino al 31 dicembre di ogni anno.
Individuazione aree
Poiché dalla deliberazione di cui sopra non sono stati realizzati ampliamenti della rete metanizzata, resta ancora tutt'ora in vigore la planimetria che individua le aree non metanizzate, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24 settembre 2015, non essendo mutata la situazione di non metanizzazione nel territorio comunale.
Documenti
Ultima modifica il 29/04/2019 17:50
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